Coppie di fatto:
Per quello che riguarda le convivenze di fatto, quindi per le coppie etero o dello stesso sesso che decidono di convivere pu se non sposate, i due partner possono firmare un contratto che vada a regolare i loro rapporti economici.
La firma di tale contratto deve avvenire con atto pubblico o per mezzo di scrittura privata purchè sottoscritto da un notaio o da un avvocato. Con questo patto si vanno a disciplinare fattori quali residenza e regime patrimoniale.
Qualora si decidesse di porre termine alla convivenza, se il partner che recede dall’accordo è lo stesso soggetto titolare della disponibilità esclusiva della casa familiare egli deve concedere al convivente un termine di 90 giorni minimo per lasciare l’abitazione.
Successione nei contratti:
Nel caso di affitto il discorso è differente; qualora l’inquilino decida di recedere dalla locazione della abitazione nella quale la coppia risiede, il convivente può subentrare nel contratto.
Il contratto di convivenza può essere risolto previa accordo di ambo le parti, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i due conviventi o per morte di uno dei due partner.
Una volta avvenuta la risoluzione del contratto di convivenza, si determina in automatico lo scioglimento della comunione dei beni.