Errori nel versamento della prima rata Imu:
Questi i dati relativi alla prima tranche di pagamenti dell’ Imu. Ma le dolenti note non sono ancora finite: ad attendere gli italiani infatti, ci sarà a breve la seconda rata da versare a dicembre 2012. Rata che sarà, con ogni probabilità, più pesante ad esempio per chi è proprietario di case concesse in affitto con aumenti che si paventano addirittura dell’80 %. Di questo se ne parlerà ampiamente nelle prossime settimane.
Quello che è interessante analizzare in questa fase è invece un altro aspetto: in fase di versamento della prima rata non sono stati pochi i cittadini che hanno commesso errori di vario genere che vanno da mancanze nella compilazione del modulo F24, al mancato rispetto dei tempi o ancora al versamento di una cifra non esatta. Tutto ciò dovuto al fatto che le regole dell’Imu sono piuttosto complesse.
Per chiunque dovesse essere incappato in un errore di calcolo o di versamento dell’imposta municipale, il Decreto Salva Italia prevede che non vengano applicate sanzioni e interessi: in sostanza, sarebbero esclusi da sanzioni coloro i quali sono incappati nell’ errore per via di “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
Come dire, se hai sbagliato in buona fede non paghi (andando naturalmente a compensare nel conguaglio di dicembre). In tutti gli altri casi, il mancato pagamento porta all’applicazione delle disposizioni in tema di sanzioni amministrative tributarie.
Sanzioni per errori sul versamento Imu:
Nel caso di pagamento in ritardo o insufficiente, la sanzione è pari al 30 per cento dell’importo più gli interessi di mora, (nella misura massima del 5,5 per cento annuo); sanzione che può essere pagata in misura ridotta qualora il trasgressore provveda a regolarizzare la propria posizione prima che la violazione venga contestata.
Nel caso di errore nella compilazione del modulo F24, ma che non ostacoli l’attività di controllo né incida sulla determinazione dell’imposta, non c’è sanzione né è necessaria alcuna comunicazione.
In caso di errori di calcolo causati dall’incertezza, purché obiettiva e dimostrabile come detto, derivante dalla novità normativa, non si applicano sanzioni né di interessi.
Segnaliamo infine un caso particolare, ovvero quello in cui sia necessario recuperare le somme versate erroneamente; in quel caso occorre contattare il destinatario del versamento per ottenere il rimborso delle somme. Se il destinatario è ancora il Comune di appartenenza, bisogna contattare l’ente municipale per avere conferma sulla possibilità di utilizzo del modello per il rimborso Imu.
Se invece la somma è già stata trasferita all’Erario occorre contattare l’Agenzia delle Entrate e procedere quindi con le modalità di richiesta di rimborso secondo quelle che sono regole generali che si applicano ai tributi. In qualunque dei due casi, buona fortuna.