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Legittima difesa: cosa dice la nuova legge

Un tema del quale si è parlato spesso e volentieri in passato con prese di posizione anche diametralmente opposte. Nelle scorse ore l’aula del Senato ha finalmente (per molti) votato approvando in terza lettura il testo riferito alla Legittima Difesa.
Il provvedimento è diventato così legge a tutti gli effetti andando concretamente a modificare diversi punti del codice penale, del codice civile e del codice di procedura penale. Vengono introdotti nuovi concetti quali ad esempio la difesa sempre legittima, la non punibilità per grave turbamento, il risarcimento del danno, oltre a pene più severe per la violazione di domicilio. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambia.

Novità in termini di Legittima Difesa

Il primo punto del Codice Penale ad essere modificato è l’articolo 52. Con la nuova impostazione, nei casi di “difesa legittima” si andrà a considerare sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa.
Inoltre, chi all’interno del proprio domicilio respinge l’intrusione “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica” da parte di una o più persone, agisce sempre con la sussistenza della legittima difesa.
Chi si trovi in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento non sarà passibile di eccesso colposo di legittima difesa, come previsto ora dalla legge. In sostanza a fare fede è sempre la situazione di pericolo e la necessità di agire per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

Pene più severe per violazione di domicilo

Nel caso di condanna poi per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sarà subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Per quanto riguarda la violazione di domicilio invece, inasprite le pene che saranno elevate da 6 mesi ad q anno nel minimo della pena e da 3 a 4 anni nel massimo della pena. Inasprimento anche per violazione di domicilio con violenza sulle cose, o alle persone, quindi se il malintenzionato risulta essere armato.

Come era la legge sulla Legittima Difesa

Prima di oggi la legge sulla legittima difesa stabiliva che non fosse punibile chi commette il fatto “per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”
Era tuttavia presente il concetto di eccesso di legittima difesa, in quanto il pericolo di aggressione doveva essere reale e soprattutto attuale. Ovvero concreto ed imminente. Non si parlava quindi di possibilità di subire una aggressione. Ma di concretezza. La reazione adottata quale legittima difesa doveva inoltre essere necessaria, quindi l’unica possibile.

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