La legge attuale sui Compro Oro:
Attualmente i compro oro sono regolamentati dalla legge 17 gennaio 2000 n. 7, recante «Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998». Questa normativa va a stabilire cosa deve intendersi per oro e quali sono i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale.
In base a questa legge i compro oro sono soggetti giuridicamente autonomi e, se non è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, non sono autorizzati a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato, se privi dell’autorizzazione dovuta ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 7 del 2000.
Tuttavia per poter qualificare il commercio di rottami d’oro e relativi obblighi per chi svolge l’attività, sono state distinte due modalità operative:
- Acquisto di oggetti preziosi usati direttamente privati con rivendita agli stessi senza trasformazioni ulteriori;
- Acquisto di oggetti preziosi avariati destinati a fusione per andare poi a rivendere l’oro ottenuto sotto qualunque forma (lingotti o altro).
La differenza fondamentale tra le due modalità operative è che nel primo caso non è necessaria autorizzazione, nel secondo invece si richiede autorizzazione della Banca d’Italia. Per gli oggetti usati o presi in consegna dai privati, la legge stabilisce la trascrizione dell’operazione presso uno specifico registro: cosa che non è richiesta invece per passaggi successivi tra soggetti operanti nel settore.
Ecco perchè la tracciabilità dell’oro usato risulta complicata ed ecco perché si assiste talvolta a fenomeni di illegalità. Per queste ragioni si rende indispensabile una legge che vada a qualificare professionalmente l’attività dei compro oro. Andiamo a vedere nello specifico cosa prevede il testo presentato al Senato.
Cosa prevede il nuovo disegno di legge sui Compro Oro:
Il disegno di legge n.237 presentato dalla senatrice Donella Mattesini parla di ‘requisiti per l’esercizio dell’attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio’ e prevede 9 articoli. Tra le proposte contenute:
- l’istituzione di un registro delle attività di compravendita di oro tenuto dalle camere di commercio;
- disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti usati in oro, di altri metalli preziosi e del materiale gemmologico, come l’istituzione di un registro nel quale trascrivere tutti i passaggi di proprietà dell’oro, anche quelli tra operatori;
- l’istituzione di un portale internet ad opera delle camere di commercio per la pubblicazione di una banca dati degli oggetti in oro;
- maggiori misure a tutela del consumatore, quali ad esempio l’obbligo per gli operatori compro oro di tenere bene in vista le bilance affinchè il consumatore possa leggere in tempo reale il peso e valore effettivo del proprio oggetto;
- l’istituzione presso le camere di commercio di un borsino dell’oro usato aggiornato giornalmente e pubblicato sul portale nazionale e sui portali provinciali internet delle camere di commercio;
- l’istituzione di un fondo per la promozione del settore orafo-argentiero e per la riqualificazione dell’attività di compravendita di oggetti d’oro, di materiale gemmologico o recanti pietre preziose usati con finalità lo sviluppo e la tutela dell’origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia;
- l’istituzione di un Comitato consultivo nazionale per proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell’origine dei prodotti.
Queste sono in sintesi le norme contenute nel testo base per la legge sui compro oro presentato al Senato e attualmente in corso di esame in commissione. Vedremo se, come auspicato da molti, si riuscirà a giungere ad una normativa chiara e dettagliata del settore.