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Legge italiana sui clandestini
Ma cosa prevede attualmente la legge italiana in materia di immigrati clandestini? Ricordiamo che per la normativa sono clandestini gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso, mentre sono irregolari gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (es: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all’ingresso in Italia.
I clandestini, secondo la normativa vigente, devono essere respinti alla frontiera o espulsi, salvo determinati casi come ad esempio la necessità di prestare loro soccorso o di compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità, o ancora la necessità di essere trattenuti in appositi centri (Cie), previo provvedimento del questore, per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione ed espulsione.
Reato di immigrazione clandestina
In Italia il reato di immigrazione clandestina è entrato in vigore nell’agosto del 2009 (legge 94 del 2 luglio 2009, il cd. Pacchetto sicurezza) e la legge prevede una pena pecuniaria dai 5000 ai 10.000 euro per lo straniero che entra illegalmente nel territorio dello Stato; non è previsto l’arresto, ma i clandestini sono sottoposti a processo immediato davanti al giudice di pace con espulsione per direttissima; per chi non ottempera alle ordinanze dell’autorità giudiziaria è prevista la detenzione fino a 4 anni.
Il provvedimento è stato naturalmente più volte criticato soprattutto in virtù del fatto che si andrebbe a punire la condizione soggettiva dello straniero irregolare a prescindere dal fatto che abbia commesso un reato.
I Centri di Identificazione ed Espulsione
Per quanto riguarda i Centri di Identificazione ed Espulsione (Cie), la permanenza all’interno di queste strutture è limitata al tempo strettamente necessario a stabilire identità e legittimità della permanenza sul territorio o per disporne l’allontanamento, e con l’entrata in vigore della legge n.94 del 15 luglio 2009, il termine massimo di permanenza degli stranieri e’ passato da 60 a 180 giorni complessivi.
Con il decreto legge approvato nelle scorse ore dal Governo, si prolunga il tempo di trattenimento nei Cie da 6 a 18 mesi; le altre misure del provvedimento, come detto, riguarderanno le procedure di espulsione coattiva immediata per immigrati clandestini e per i comunitari che commettono violazioni.
La norma riferita ai comunitari, secondo quanto riferito dal ministro dell’Interno Roberto Maroni, sarebbe in piena regola con la direttiva europea n. 38 del 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e che riferisce tra le altre cose:
Una norma contro la direttiva Ue?
“il cittadino dell’Unione o un suo familiare possono essere allontanati dal territorio dello Stato membro per ragioni di ordine pubblico; il comportamento personale deve rappresentare una minaccia effettiva e sufficientemente grave. Il provvedimento di rifiuto dell’ingresso o di allontanamento dal territorio deve essere notificato all’interessato in maniera tale da permettergli di coglierne il contenuto e gli effetti e deve essere motivato. In nessun caso, il provvedimento di divieto di ingresso può avere carattere permanente.”
In sostanza come si capisce leggendo questa norma e come è facilmente intuibile, con l’approvazione di questo decreto da parte del Governo (decisione che sembra per lo più demagogica, come si conviene in tempi di crisi di consensi) si andrà incontro ad altre polemiche e discussioni senza fine: anche da parte di chi, probabilmente (e viste anche le passate obiezioni rivolte all’Italia su questo argomento dagli organi comunitari preposti), sarà chiamato ad esprimersi sulla legittimità della norma.