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SISMI e SISDE: Servizi militari e civili
La legge in questione, la n.124 del 2007, è denominata legge di riforma dell’intelligence italiana; la normativa venne varata dall’allora Governo Prodi (il secondo) con un ampio consenso parlamentare e andò a riformare in modo sostanziale i Servizi Segreti italiani. La revisione precedente del settore era avvenuta trent’anni prima, nel 1977.
Entrando nello specifico di quella normativa si andò a modificare il funzionamento dei Servizi, alla luce dell’evidente mutato contesto storico e politico internazionale, che era ancora basato sul modello della legge del 1977 nata in piena Guerra Fredda; ovvero, due servizi distinti e dipendenti da altrettanti ministeri (Difesa e Interni) sui quali il Governo e il Parlamento avevano un controllo limitato.
Si parla naturalmente del Servizio Segreto di informazione interamente militare (SISMI) focalizzato sulle questioni internazionali e del Servizio Segreto di informazione civile (SISDE) impegnato maggiormente al contrasto di terrorismo ed eversione.
I nuovi Servizi: AISE e AISI
Con la legge del 2007 si andò a creare un dipartimento per la sicurezza posto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e si andò a sostituire i due precedenti servizi con altrettante agenzie nuove: l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
Si andava quindi a creare una differenziazione su base territoriale andando oltre alla precedente distinzione tra competenza militare e civile. Nacque anche il Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che andò a sostituire il precedente Copaco (Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti).
Il Copasir venne istituito come organo bicamerale, ovvero formato da 5 senatori e altrettanti deputati tutti scelti in modo da garantire una parità della rappresentanza di maggioranza e opposizione. Il presidente è, per legge, un esponente dell’opposizione.
La riforma del 2007 ha conferito al Copasir una serie di poteri soprattutto in materia di controllo; si tratta di funzioni piuttosto rilevanti, a differenza dell’ organo precedentemente esistente, il Copaco.
Garanzie per gli agenti e possibilità di compiere reati:
Con la riforma dell’intelligence avvenuta nel 2007 si andarono a definire tutta una serie di garanzie funzionali per gli agenti; una sorta di regole di ingaggio che vanno a prevedere la possibilità di compiere una serie di reati senza il rischio di essere puniti se questi atti sono indispensabili alle finalità dei Servizi. Condotte illecite che devono essere autorizzate o dal presidente del Consiglio o dall’Autorità delegata alla materia.
Tra i reati che un agente segreto può, ad oggi, compiere, vi sono tutti quegli atti che “mettono in pericolo la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute, l’incolumità di una o più persone”.
La non punibilità per reati commessi per raggiungere obiettivi inerenti le missioni affidatagli non riguardano casi di “delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone”.
Allo stesso modo la condotta riservata agli agenti segreti che prevede la non punibilità dei reati per taluni casi non può essere messa in atto nelle sedi di partiti politici, nelle sedi di organizzazioni sindacali o nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo.
In sostanza tutta una serie di paletti che adesso, sull’onda emotiva degli attentati da parte di terroristi islamici, si sta tentando di eliminare per fornire ulteriori armi in dotazione agli agenti segreti italiani.
Novità future in tema di servizi segreti:
Con le nuove misure antiterrorismo dovrebbero entrare in vigore misure che daranno più poteri e garanzie agli 007 italiani; si parla di coperture e non punibilità per reati che si rendano necessari per finalità istituzionali quali:
- associazione sovversiva;
- banda armata;
- arruolamento con finalità di terrorismo internazionale;
- apologia del terrorismo e istigazione a commettere reati contro lo Stato.
L’agente segreto potrà inoltre mantenere la sua identità segreta anche in caso di procedimento giudiziario a suo carico. Casi di reati per i quali gli 007 e agenti segreti italiani non potranno essere perseguiti, sempre se commessi per finalità istituzionali, e che andranno a sommarsi a quelli per i quali già era prevista la non punibilità.