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Legge stalking e numero di reati:
Un discorso dal tono trionfante: “il contrasto agli atti persecutori è stato una delle priorità del Governo e lo dimostra la legge del 23 aprile 2009, che ha introdotto il reato di stalking”. In realtà questa legge dimostra tutt’altro. Secondo l’Osservatorio Nazionale sullo Stalking, infatti, dall’entrata in vigore della legge i reati sarebbero aumentati del 25%, essendo cresciute le relative richieste di aiuto. Un dato che perprime in modo particolare considerando che una legge, entrando in vigore,dovrebbe diminuire un fenomeno piuttosto che aumentarlo.
Secondo il parere di alcuni esperti del settore, infatti, la legge ha incrementato il numero dei reati. Come illustrato dal pm Barbara Bresci, titolare del maggior numero di fascicoli per stalking presso la procura di Sanremo, “la norma sullo stalking è generica e incompleta, e appaiono difficilmente inquadrabili le condotte che configurano il reato”.
Da quando è stata introdotta la legge,”le statistiche sul reato decretano una media di due denunce a settimana”. La norma relativa allo stalking, infatti, è contraddistinta da un’estrema genericità dovuta alla mancanza di parametri di riferimento specifici in grado di definire con esattezza il reato (Stalking: ecco perchè la legge è inefficace).
Definizione del reato di stalking:
Se infatti ci addentriamo nel testo stesso del decreto legge l’estrema genericità della definizione del reato si evince istantaneamente: compie reato di stalking “chiunque molesta e minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia”. Non viene chiarito cosa si intenda con “molestare” nè con “atti reiterati” nè tantomeno con “ansia”.
La conseguenza, allo stato attuale, è un’estrema e pericolosa confusione. “C’è il rischio reale di una strumentalizzazione della giustizia penale”, che aumenta infatti in modo esponenziale all’incremento dei fascicoli per stalking, spiega il pm.
Ciò che la Carfagna non sa, o non ha voluto dire, è che attualmente si sta verificando un frequente ricorso alla denuncia per stalking anche da parte di chi non è una vera vittima e tenta invece di risolvere a proprio favore contenziosi civili di varia natura, come l’affidamento dei figli o l’ottenimento dell’assegno di mantenimento, come afferma sempre il pm e come confermano il numero di denunce ritirate durante le indagini.
La persecuzione era un fenomeno sommerso e diffuso già da tempo, ma la norma non lo ha diminuito, anzi, lo ha aumentato. Il nuovo reato, infatti, non è circoscritto alle sole condotte meritevoli di sanzione penale, come dovrebbe essere, ed essendo del tutto generico e impreciso impedisce di fatto di distinguere tra fatti penalmente rilevanti e non.
Ridurre gli spazi discrezionali di valutazione, però, è fondamentale per tutelare appieno e in modo giustamente esclusivo le vere vittime, evitando di cadere in un caotico e controproducente marasma generale. Quale sia l’obiettivo principale ed esclusivo di questa legge, dunque, ancora non ci appare chiaro. Del resto i casi di stalking rientravano già in altre norme previste dal nostro codice penale: molestia (articolo 660), minaccia (art.612) e violenza privata (art.610), molto più rigorose e mirate nelle loro definizioni.
Mancano garanzie su tempi e provvedimenti:
A riprova dell’estrema superficialità con cui è stata pensata questa legge è il fatto che le vittime, una volta che si sono ‘esposte’ con una denuncia, paradossalmente possono trovarsi in una situazione ancora più critica se non adeguatamente supportate da una rete di protezione che coinvolga forze dell’ordine, magistratura e responsabili dei presìdi sociali e sanitari.
Come infatti sostiene Paola Castagnotto, presidente del Centro Donna Giustizia di Ferrara: “spesso manca la certezza del diritto. Non ci sono sufficienti garanzie sui tempi e i provvedimenti, così molte donne entrano ancora di più in un circuito di paura. Risulta insufficiente il sostegno agli operatori: i Centri Antiviolenza, in alcune regioni come la Calabria, stanno chiudendo tutti”.
La legge sullo stalking è recente ma il fenomeno non lo è. Ciò che emerge davvero, come ha detto la Castagnotto, è l’ assenza a livello nazionale di un vero e proprio piano di azioni antiviolenza: una lacuna non da poco. Una legge punitiva, imprecisa e generica come questa, che colpisce indistintamente anche quelle condotte sociali che non rientrerebbero nei confini oggettivi di un reato, non è che è sbagliata, poichè i principi da cui è ispirata sono oggettivamente giusti, ma in certi casi costituisce uno spreco di risorse divenendo perfino dannosa. In una parola, così com’è, è inutile.