In questo articolo parliamo di:
La legge sullo stalking:
La legge di riferimento per combattere lo stalking è il Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009. Una norma forse troppo generica, quella stabilita in quell’occasione, presa più sull’onda della demagogia nata dalla necessità di legiferare in materia di violenza sulle donne.
La legge sullo stalking infatti nacque avvolta dalla genericità più totale e senza una definizione ben precisa del reato: reato nel quale, leggendo la definizione della legge stessa, incappa “chiunque molesta e minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia”.
Senza che venga specificato cosa si intenda per ‘molestare’, per ‘atti reiterati’ né tantomeno per ‘gravi stati di ansia’ ed andando quindi a generare una grande confusione tra quello che è il grave fenomeno della violenza sulle donne o femminicidio ed un ricorso esagerato a denunce per stalking anche in casi ridicoli.
Risultato di ciò fu un eccessivo ricorso alla legge anche da parte di chi non poteva essere considerata una vera vittima ma cercava in realtà di risolvere a proprio favore contenziosi civili di varia natura, quali l’affidamento dei figli o l’ottenimento dell’assegno di mantenimento.
Una legge che ha prodotto una marea di contenziosi legali:
Nei mesi immediatamente successivi all’entrata in vigore della legge si assistette ad un costante aumento dei reati legati allo stalking, fatto piuttosto curioso dato che una legge, entrando in vigore, dovrebbe diminuire un fenomeno anzichè aumentarlo. Così non è stato per il reato di stalking se è vero che, come sopra spiegato, una norma nata troppo generica ed incompleta e che difficilmente riesce a circoscrivere le condotte configuranti il reato ha finito per incrementare il numero dei reati stessi.
Il ricorso facile alla denuncia per stalking anche in casi non penalmente attinenti ad atti persecutori ha iniziato a verificarsi con sempre maggiore frequenza, una sorta di arma impropria utilizzata talvolta a sproposito per vendicarsi di qualcuno cercando di ottenere qualcosa oltre che per arricchire avvocati particolarmente propensi ad intraprendere cause di questo genere.
Con il risultato di calunniare la persona accusata (nella maggior parte dei casi è un uomo che subisce denunce da una donna) la quale, per evitare una denuncia, finisce per scendere a patti ed accettare altre situazioni.
False accuse di violenza verso gli uomini:
Non è poi così raro trovarsi di fronte a storie di false accuse di violenza in fase di separazione giudiziale tramite le quali una donna (e qualche volta anche un uomo) cerca di concludere un matrimonio facendo pagare (è proprio il caso di dirlo) la gran parte del conto al marito. Non per niente i casi di false accuse di violenze in famiglia sono costantemente aumentati, segno che fortunatamente sempre più spesso i giudici riescono a risalire alla verità.
Tutto questo ha naturalmente poco a che fare, come detto, con il tema della violenza sulle donne o peggio ancora del femminicidio, fenomeni tristemente diffusi in Italia e che vanno combattuti con tutte le armi a disposizione; compresa quella di una legge sullo stalking e sul femminicidio maggiormente definita e realmente efficace, che non diventi altresì un’arma da utilizzare esclusivamente per ricattare o per ottenere benefici.