Mezzi pubblici non accessibili ai disabili:
Nel 2009 Gustavo Fraticelli, persona disabile e co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni, fece causa al comune di Roma perché, secondo uno studio condotto dalla sua associazione, era risultato che nel centro storico solo il 10% di 460 fermate di bus erano “accessibili” a disabili. Dopo due anni è arrivata la sentenza del Tribunale che si basa sulla legge 67 del 2006 che prevede un’apposita azione a favore del disabile che ritiene di aver subito una discriminazione diretta o indiretta.
Quantomeno singolare è stata la risposta del sindaco di Roma Gianni Alemanno, che ha commentato in modo laconico: “Devo assolutamente ammettere che è una sentenza giusta”. Ma questa notizia non deve spingere a pensare che questo sia un problema legato solo alla Capitale. Da decenni ormai le persone con limitata capacità motoria lottano per difendere il proprio diritto di muoversi liberamente nei luoghi pubblici e privati.
Secondo una ricerca dell’Unione Europea, la presenza di barriere architettoniche, ovvero tutti gli ostacoli che limitano la mobilità delle persone non pienamente abili, limita il movimento di circa il 20% della popolazione europea, 3 milioni gli italiani. In questa analisi si fa riferimento oltre che alle persone con handicap fisici permanenti, anche ad anziani con difficoltà deambulatoria, persone obese e, perfino, genitori con i passeggini.
Legge sul diritto di accesso ai luoghi pubblici:
La “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” del 1992 (modificata dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183) prevede all’articolo 8, primo comma, lettera c) interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
In particolare, riguardo alla mobilità e ai trasporti collettivi, l’articolo 26, comma 1 afferma: “Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi”. Se questa legge venisse applicata ci chiediamo quanti comuni in Italia risulterebbero non in regola