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Il 41 bis: come funziona il carcere duro

41bis

In Italia se ne parla spesso e recenti casi di cronaca giudiziaria riportano a galla l’argomento; è il caso, ad esempio, della vicenda Mafia Romana il cui famigerato regista, l’ex Nar Massimo Carminati, è stato colpito proprio dal provvedimento riservato ai criminali più pericolosi.
Quella del 41 bis è, in Italia, una storia non eccessivamente datata e che anzi ha vissuto negli ultimi vent’ anni i suoi momenti principali. Stiamo parlando del carcere duro, quello riservato a tutti quegli elementi ritenuti pericolosi poiché si sospetta che vi siano contingenze tali da “far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva”.
Tutti quei casi in sostanza nei quali nemmeno la semplice detenzione in carcere può essere considerata un rimedio efficace e diventa quindi indispensabile tentare di isolare il più possibile il boss di una associazione criminale per evitare che anche dal carcere continui a dirigere i suoi traffici loschi.
L’articolo sul 41 bis nella forma attuale risale al 1992, quando a seguito della stagione degli attentati mafiosi Giovanni Falcone ebbe l’idea di estendere questo provvedimento ai mafiosi; ci volle la sua morte proprio per un attentato della mafia per vedere l’idea realizzata. Il carcere dura trovava tuttavia le proprie radici già in una legge del 1977 che andava a prevedere un regime di carcerazione speciale istituito ad hoc per l’emergenza terrorismo che incendiava l’Italia in quegli anni.
Due periodi piuttosto travagliati della nostra storia sono quindi alla base della nascita del 41 bis: il terrorismo politico degli anni ’70 e la stagione delle stragi mafiose ad inizi anni ’90.

Cosa prevede il 41 bis?

La norma sul 41 bis è prevista per alcuni detenuti che si trovano in carcere per fatti di criminalità organizzata, mafia, terrorismo, eversione ed altre tipologie di reato. A stabilire questo regime particolare è il ministro della Giustizia. La durata del 41 bis può essere estesa fino a quattro anni con eventuali proroghe ogni due anni.
Il regime del carcere dura esclude a priori qualsiasi tipo di beneficio che è invece appannaggio dei carcerati ‘classici’, vedi possibilità di accedere agli arresti domiciliari, semilibertà, permessi, possibilità di lavorare all’esterno del carcere ecc… in aggiunta a queste, altre misure che caratterizzano il 41 bis sono:

  • Massimo isolamento: i contatti con altri detenuti sono ridotti al minimo. Il detenuto è stipato in una cella singola e non ha accesso a spazi comuni del carcere come palestra, biblioteca, ecc… l’ora d’aria è limitata rispetto agli altri detenuti e anche qui avviene in isolamento.
  • Stretta sorveglianza: un carcerato colpito dal regime 41 bis ha una sorveglianza speciale e apposita. Si tratta di questurini appartenenti ad un corpo speciale di polizia penitenziaria i quali, a loro volta, non entrano in contatto con le altre guardie carcerarie.
  • Colloqui limitati: anche i colloqui con familiari e avvocato difensore sono limitati. Al massimo due al mese e di una durata inferiore rispetto a quanto durano i colloqui per i carcerati ordinari. I colloqui per i 41 bis avvengono senza possibilità di contatto fisico per impedire passaggio di oggetti e, qualora il magistrato lo disponga, possono anche essere registrati. Per colloqui con figli minori di 12 anni può essere tolto l’obbligo del vetro divisorio.
  • Contatti con l’esterno: è ammessa solo una telefonata al mese esclusivamente ai familiari più stretti i quali, per essere contattati, devonocarcere-duro recarsi di persona presso il carcere della propria città a ricevere la telefonata. Anche la posta del detenuto in 41 bis è strettamente limitata e sorvegliata: tutti i pacchi e le buste a lui destinati vengono aperti e controllati a fondo tranne per casi di corrispondenza proveniente da autorità con competenza in materia di giustizia o da parlamentari. Anche eventuali lettere che il carcerato voglia inviare all’esterno devono essere consegnate all’autorità giudiziaria per essere prima controllate e poi eventualmente spedite.
  • Alimenti e oggetti personali: il detenuto al 41 bis ha una limitata quantità di alimenti che può richiedere. All’interno della cella non è inoltre consentito cucinare. Anche gli oggetti personali sono limitati, comprese somme di denaro. Vietati apparecchi fotografici, bottiglie, libri con copertina rigida, nastri per registrare ecc… consentiti libri, quaderni, giornali e penne.

Detenuti italiani al 41 bis

Il 41 bis è quindi un regime estremamente stringente applicato in determinati casi di pericolosità. Quanti e chi sono attualmente i detenuti al carcere duro in Italia?
Prima di tutto è importante specificare che nel nostro paese sono 12 le carceri dove si applica il 41 bis; L’Aquila, Cuneo, Marino del Tronto (Ascoli Piceno), Novara, Parma, Pisa, Rebibbia Roma (sia maschile che femminile), Secondigliano, Spoleto, Terni, Tolmezzo (Udine), Viterbo. Il numero più alto di detenuti è a Spoleto e a Cuneo.
Gli attuali detenuti con questo regime sono poco meno di 700, di cui 3 donne tutte detenute a Rebibbia nella apposita sezione femminile (Ristretti.it). Al debutto del 41 bis i detenuti per mafia erano stati oltre mille: tra il 1992 e il 1993 si scese da 1.041 a 481. Un calo drastico a seguito di una decisione che, ancora oggi, si ritiene essere alla base della famosa trattativa Stato Mafia che aveva tra i punti fermi proprio la richiesta dei mafiosi di ‘addolcire’ un po’ i requisiti, ritenuti troppo stringenti, del 41 bis.

Pubblicato in Inchieste

Scritto da

Scrittore, giornalista, ricercatore di verità - "Certe verità sono più pronti a dirle i matti che i savi..."

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