Quando un testamento olografo può essere annullato
Entriamo qui nella fattispecie di quello che viene definito testamento nullo: un testamento olografo può essere dichiarato nullo nei casi in cui:
- Manchi la data;
- Manchi la redazione per iscritto da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore;
- Manchi la sottoscrizione da parte del testatore e/o del notaio;
- Presenti altri vizi di forma nella stesura.
Un testamento è valido se il soggetto che lo dispone è ancora in grado di intendere e di volere al momento della sottoscrizione. Oltre alle fattispecie di cui sopra, ci sono altre casistiche in concomitanza delle quali un testamento si può annullare: si parla di testamento che lede la quota legittima, ovvero quella parte di patrimonio che per legge deve essere riservate ad alcune persone dette ‘riservatari’ o ‘legittimari’ pur se ciò va contro la volontà del testatore. Si parla ovviamente di legami di primo grado come moglie/marito e figli.
Altra casistica è legata alla falsità del testamento, che può emergere se questo presenta, ad esempio, parti scritte in modo differente facendo insorgere il dubbio sulla sua veridicità. Non bastano invece a rendere nullo un testamento la lusinga o il plagio: soltanto l’incapacità di intendere e volere può, come abbiamo visto, portare a nullità e annullabilità di un testamento.
Come impugnare un testamento olografo
In linea generale l’argomento dell’impugnazione di un testamento olografo non è trattato in modo univoco nel codice civile. Questo perché a rendere nullo un testamento sono, spesso e volentieri, oltre alle casistiche sopra citate, vizi di varia natura molto diversi tra di loro.
A legiferare in materia è anche l’articolo 590 del codice civile “Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle”. Venendo alla questione tecnica su come impugnare un testamento olografo, sono di base 3 le tipologie di azioni giuridiche che si possono eseguire: annullamento con sentenza costitutiva; azione volta alla dichiarazione di nullità; azione di riduzione.
Da specificare infine che l’accettazione dell’eredità non preclude in alcun modo l’impugnazione successiva del testamento.