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Pensioni di reversibilità: a chi spettano e quale importo?
Le pensioni di reversibilità sono prestazioni economiche erogate dall’Inps; ad averne diritto sono i componenti del nucleo familiare del pensionato che sia deceduto. La pensione spetterà dal mese successivo della data del decesso e potranno beneficiarne:
- Il coniuge: quindi marito o moglie a seconda del sesso del pensionato deceduto. Vale anche se al momento della morte è separato/a.
- I figli: si parla qui di figli che al momento della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti universitari e a carica dei genitori.
- I nipoti: solo se al momento del decesso del nonno o della nonna erano a loro carico.
La somma che verrà erogata sarà non equivalente all’importo intero di cui era titolare il defunto, ma varierà da un minimo del 60% della somma fino ad un massimo del 100% a seconda di chi sarà il beneficiario, ovvero che sia il figli, il coniuge, il nipote o più soggetti.
Cessazione del diritto alla pensione di reversibilità:
Ovviamente il diritto alla pensione di reversibilità non dura per sempre; possono subentrare contingenze che portano alla cessazione.
Tra queste ad esempio, un nuovo matrimonio del coniuge che stava usufruendo della pensione del defunto/a; il venir meno dello stato di inabilità di colui o colei che ne aveva diritto; al compimento del 26esimo anno di età per i figli; per i figli studenti, al momento in cui terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea; in ogni caso in cui il ricevente acceda ad un’altra erogazione pensionistica.
Come ottenere la pensione di reversibilità:
A chi e come fare richiesta per ottenere la pensione di reversibilità? La domanda per l’ottenimento deve essere inoltrata presso gli uffici dell’ente erogante. Il che può avvenire tramite patronato (Caf) o anche direttamente online tramite il relativo sito dell’Ente. La domanda deve essere corredata di:
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Certificato di morte del pensionato (autocertificazione);
- Certificato di matrimonio (autocertificazione);
- Copia della sentenza di divorzio, nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge divorziato;
- Stato di famiglia alla data del decesso del pensionato (autocertificazione);
- Dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione con addebito e di non avvenuto nuovo matrimonio;
- Dichiarazione reddituale per la verifica della condizione “a carico nel caso di figli maggiorenni studenti o inabili di qualsiasi età, di nipoti, di genitori di fratelli celibi o sorelle nubili;
- Certificato di frequenza scolastica o universitaria se si parla di figli studenti;
- Dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta;
- Dichiarazione reddituale;
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Modalità di pagamento scelta.
I moduli per richiedere online la pensione di reversibilità da parte dell’Inps (qualora sia questo l’ente erogante preposto) si trovano nella sezione modulistica del sito.
È fondamentale tenere a mente che la richiesta di pensione di reversibilità ha una scadenza; se si oltrepassa la data per la domanda, il rischio è quello di perdere ogni diritto acquisito alla pensione di reversibilità.
Caso di morte del lavoratore senza aver maturato requisiti minimi:
È questo il caso noto come una tantum; cosa succede se il lavoratore muore senza avere ancora maturato nemmeno i requisiti minimi? In quel caso, i superstiti ed eredi a cosa avrebbero diritto?
E’ prevista qui un’indennità una tantum per i congiunti; si tratta tuttavia di una cifra modesta ed anche difficile da ottenere. Ovviamente non si sta parlando qui di morte del lavoratore dovuta ad una causa collegata al lavoro; in questo caso verrebbe riconosciuta una pensione speciale accostabile ad una rendita di inabilità privilegiata indiretta.
Differenza tra pensione di reversibilità e pensione indiretta:
Così come non si sta parlando di pensione indiretta; si fa spesso confusione, infatti, tra pensione di reversibilità e pensione indiretta. Detto della prima, erogabile nel caso in cui chi è deceduto aveva maturato i requisiti pensionistici, la pensione indiretta si eroga invece nel caso in cui il lavoratore deceduto, anche se non ancora in pensione, aveva comunque raggiunto i requisiti minimi per prendere la pensione.
Vale a dire, al momento della morte aveva maturato almeno 15 anni di contribuzione durante tutta la sua vita previdenziale o, in alternativa, 5 anni di contribuzione dei quali almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della sua morte.