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Diffamazione a mezzo stampa: come cambierà il reato

Il reato di diffamazione a mezzo stampa cambia. Finalmente. Per un giornalista che commette un atto di diffamazione non sarà più prevista la pena del carcere. E questa è indubbiamente una notizia positiva.
La pena massima che un giornalista potrà pagare sarà sempre pecuniaria mentre a favore della parte offesa è previsto l’obbligo di rettifica e senza commento. Queste le novità principali introdotte dalla proposta di legge sulla diffamazione che, con 295 voti favorevoli, 116 astenuti e 3 voti contrari è stata approvata in seconda lettura alla Camera.
Un iter lungo quello relativo alla proposta di legge “Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.”
La prima lettura alla Camera è datata maggio 2013 e dopo diversi passaggi si è arrivati al testo finale approvato in seconda lettura dalla Camera nelle scorse ore. Il testo passerà ora al vaglio del Senato con l’obiettivo di andare ad apportare modifiche sostanziali ad una disciplina che in Italia ha da sempre suscitato polemiche.

Novità in materia di diffamazione a mezzo stampa:

Ma quali sono le novità previste dalla proposta di legge? Detto della più importante, ovvero del carcere per i giornalisti che sarà abolito, andiamo a vedere nello specifico cosa cambierà:

  • Solo pene pecuniarie: niente più carcere per il giornalista che diffama con mezzo stampa. La pena potrà essere solo pecuniaria, una multa dai diffamazione5mila ai 10mila euro. Qualora il fatto attribuibile al giornalista sia consapevolmente falso, la pena sale dai 10mila ai 50mila euro. In caso di condanna si associa la pena di pubblicazione della sentenza mentre nei casi di recidiva del giornalista, si prevede l’interdizione dalla professione da 1 a 6 mesi. Un rettifica tempestiva da parte del giornalista sarà vista dai giudici come una causa di non punibilità.
  • Le rettifiche e le smentite a favore dell’offeso dovranno essere pubblicate dal giornalista senza alcun commento e riportando in modo chiaro i dati della notizia da rettificare.
  • La quantificazione del danno sarà data dalla rilevanza e dalla diffusione della testata che commette l’illecito oltre che dalla gravità dell’offesa e dall’ effetto riparatorio che la rettifica produrrà.
  • La cosiddetta querela temeraria, ovvero quella usata per tentare di intimidire i giornalisti, sarà sanzionata con il pagamento di una somma da 1.000 a 10mila euro che andranno versate alla cassa delle ammende.
  • Segreto professionale: con questa proposta di legge anche il giornalista pubblicista, e non più soltanto il professionista, potrà opporre al giudice il segreto sulle proprie fonti.
  • Direttore e responsabilità: il direttore di un giornale e il suo vicedirettore risponderanno a titolo di colpa nel caso di nesso di causalità tra omesso controllo e diffamazione. Si parla qui di episodi fuori dai casi di concorso con l’autore del servizio. L’omessa vigilanza non può comunque portare mai, per il direttore, a interdizione dalla professione di giornalista (leggi: giornali online e responsabilità penale del direttore).
  • Clausola salva cronisti: quello che un direttore o un giornalista autore della diffamazione sarà costretto a pagare come risarcimento per il danneggiato, avrà natura di credito privilegiato nell’azione di rivalsa verso proprietario o editore della testata. Il tutto escludendo i casi in cui si parla di diffamazione dolosa.

L’attuale legge sulla diffamazione:

L’ attuale normativa sulla diffamazione a mezzo stampa va a sancire che: ” Chiunque (…)offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un leggende-metropolitaneanno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516
.”
In sostanza per la diffamazione a mezzo stampa è prevista anche la detenzione. Che può arrivare fino a 3 anni, ovvero molto di più degli altri casi di diffamazione.
Un’ impostazione che va contro il diritto di cronaca e che la stessa Unione Europea per voce della Corte europea di Strasburgo aveva criticato nel 2009 affermando che “Il carcere, ancora previsto in casi di diffamazione a mezzo stampa negli ordinamenti dei Paesi membri, ha un effetto deterrente sulla libertà del giornalista di informare“.

Pubblicato in Focus

Scritto da

Giornalista indipendente, web writer, fondatore e direttore del giornale online La Vera Cronaca e del progetto Professione Scrittura

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