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Legge intercettazioni: cos’è e quali novità introduce

Riprenderà nelle prossime ore alla Camera il dibattito sulla legge intercettazioni il cui testo presentato dall’attuale governo è fermo da un anno, vale a dire dal 10 giugno 2010 quando fu approvato dal Senato; ricordiamo che l’ Assemblea della Camera ha iniziato nel luglio del 2010 l’esame del disegno di legge in materia di intercettazioni, già approvato dalla Camera stessa e successivamente modificato dal Senato.
Questi tempi così lunghi sarebbero dovuti, secondo alcuni, ad una mancanza di chiarezza da parte della maggioranza stessa su quale versione della legge proporre, quali  emendamenti inserire e soprattutto su come trovare il giusto compromesso; nel frattempo sono diversi a protestare (molte associazioni sono scese nelle strade) per quella che è stata definita come una potenziale legge bavaglio.
Al riguardo, girano in queste ore diversi nomi o versioni differenti del medesimo provvedimento che spesso si ricalcano o si discostano tra di loro per alcune peculiarità: procediamo con ordine.

Ammissibilità e autorizzazione delle intercettazioni:

Nella versione del provvedimento seguito al dibattito in Assemblea del 30 luglio 2010, sono state presentate alcune questioni pregiudiziali (che verranno adesso discusse) riguardanti i limiti di ammissibilità delle intercettazioni, i presupposti per l’autorizzazione delle intercettazioni e loro durata ed infine, argomento questo più dibattuto, i limiti alla pubblicazione delle intercettazioni stesse ed eventuali sanzioni per la violazione di tali limiti.
Con il ddl del Governo, l’ammissibilità delle intercettazioni viene estesa anche ai procedimenti per il reato di stalking oltre a tutti gli altri reati per i quali è già presente (mafia, terrorismo, sequestro di persona) e quelli puniti con più di 5 anni di carcere, compresa la corruzione.
Vi è inoltre una certa comunanza di intenti nel concordare il divieto assoluto di pubblicazione per tutte le intercettazioni irrilevanti: sono previste sanzioni elevate per gli editori che decidono di pubblicare i testi delle telefonate che nulla c’entrano con il procedimento in atto (ad oggi, il giornalista che pubblica intercettazioni secretate rischia un mese di carcere, evitabile pagando 281 euro di ammenda, mentre non sono previste multe per gli editori) e questo, naturalmente, per evitare di  tirare in ballo persone e fatti che nulla hanno a che vedere con la vicenda giudiziaria su cui si sta indagando.

Durata delle intercettazioni:

La gran parte dell’opinione pubblica, del mondo dell’informazione ed anche dell’opposizione politica si è schierata contro il carcere per i cronisti che pubblichino intercettazioni secretate, vedendo in questa operazione un normale esercizio del diritto e dovere di cronaca. Da una parte c’è chi lotta per il diritto alla privacy e dall’altra chi sostiene la preminenza del diritto di cronaca; è una questione di diritti e, come sempre, la necessità è quella di trovare il giusto compromesso.
Per quanto riguarda la durata, ricordando che attualmente si possono controllare gli ascolti per tutta la durata delle indagini preliminari, il testo della Commissione, come anche quello del Senato, prevede un periodo massimo di durata delle operazioni di intercettazione di trenta giorni, con tre possibili successive proroghe per periodi di quindici giorni (fino quindi a un limite massimo di 75 giorni), qualora permangano i presupposti per disporre le intercettazioni.  Scaduto tale termine, è attribuita al Pm la facoltà di richiedere proroghe ulteriori per periodi di 15 giorni, qualora le intercettazioni possano consentire l’acquisizione di elementi fondamentali. Per i reati più gravi il limite è di 40 giorni più altri 20 prorogabili.

Pubblicabilità delle intercettazioni:

Tornando a parlare della pubblicabilità delle intercettazioni, cui si è già fatto riferimento sopra, il testo del Senato prevedeva un divieto assoluto di pubblicazione anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle intercettazioni e dei dati riguardanti il traffico telefonico o telematico sino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero al termine dell’udienza preliminare.
Il testo della Commissione prevede invece che l’obbligo del segreto operi fino alla conclusione della udienza stralcio, da fissarsi entro 45 giorni dalla trasmissione degli atti dal Pm al tribunale e finalizzata all’acquisizione delle conversazioni che non appaiono manifestamente irrilevanti ed allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione; in sostanza, un’udienza nella quale giudice, Pm e difesa definiscono ciò che delle intercettazioni è rilevante ai fini del processo e ciò che non lo è (e che di conseguenza deve essere ‘stralciato’).
A questo proposito, parlando di pubblicazioni, è vietata in ogni caso la pubblicazione delle intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini; la violazione di tali divieti, sempre secondo il testo della Commissione prevede sanzioni penali e disciplinari che vanno dalla reclusione da sei mesi a tre anni per la pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, ad una sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi.

Diritto di cronaca e intercettazioni:

Da segnalare come, nel testo del Governo, siano previste sanzioni anche per gli editori che pubblicano gli atti di un procedimento penale di cui è vietata la pubblicazione (fino ad oggi la responsabilità è sempre stata del giornalista che redige l’articolo, e del direttore responsabile del giornale ove la pubblicazione compaia);  sanzioni piuttosto salate e che costituirebbero un forte deterrente alla pubblicazione di tali atti.
Altro argomento interessante e molto dibattuto è l’introduzione di nuove fattispecie di reato tra le quali spicca il reato di riprese e registrazioni fraudolente (ribattezzato ironicamente, ma non troppo, emendamento D’Addario, con chiaro riferimento alla ormai ‘nota’ Patrizia D’Addario); il reato consiste nell’ effettuare fraudolentamente riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, e nel farne uso senza il consenso degli interessati. Eccezioni sono previste per registrazioni effettuate per la sicurezza dello Stato e per dirimere una controversia giudiziaria o amministrativa, nonché per i giornalisti professionisti  che non sono perseguibili per le registrazioni/riprese effettuate senza il consenso preventivo dell’interessato.
Anche qui in sostanza è forte la necessità di preservare comunque il diritto del giornalista di effettuare il proprio lavoro e di esercitare il diritto di cronaca: tutta la discussione sul provvedimento sembra muoversi infatti intorno a questa ambivalenza che deve essere necessariamente rispettata. Non si può in alcun caso affossare il diritto di cronaca, diritto che deriva direttamente dalla norma che tutela la libertà di espressione sancita dall’art. 21 della Costituzione; dall’ altra parte, è richiesta una regolamentazione delle intercettazione per garantire la privacy di persone completamente estranee a qualsiasi tipo di reato.

Pubblicato in Focus

Scritto da

Giornalista indipendente, web writer, fondatore e direttore del giornale online La Vera Cronaca e del progetto Professione Scrittura

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