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Perché predisporre l’eredità digitale
Perché predisporre l’eredità digitale? Le motivazioni possono essere diverse. Una prima motivazione può essere il desiderio che tutto questo materiale venga cancellato dopo la nostra morte. In un altro caso potremmo anche voler lasciare ai nostri eredi la proprietà e i diritti su quel materiale. Si tratta di due situazioni opposte, ma che vedono nell’eredità digitale la soluzione comune.
Anche in questo caso, dal punto di vista legale, dobbiamo rifarci alla normativa sulla successione post mortem che comprende tutti i diritti trasmissibili del defunto e anche il patrimonio digitale. L’erede, quindi, subentra in tutti i diritti trasmissibili del defunto. Questo accade per legge o per testamento, ma non per contratto. Il testamento, in particolare, può essere redatto da un notaio o olografico.
Eredità digitale e testamento
Nel caso di testamento a mezzo di notaio le nostre volontà verranno espresse, dinanzi a due testimoni, a un notaio che avrà cura di conservarle. Nel secondo caso scriveremo di nostro pugno le volontà testamentarie, senza bisogno di un notaio. Rimandiamo alla recente guida di Affari Miei sul testamento olografico per approfondire l’argomento.
Quando si parla di eredità digitale si devono necessariamente menzionare le normative sulla privacy. Nei nostri beni digitali sono spesso contenute delle informazioni e dei dati sensibili. Sappiamo che in materia si fa ormai riferimento alla GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati UE/2016/679).
Attenzione, però, perché il “regolamento che non si applica ai dati personali che riguardano le persone decedute. Gli Stati membri hanno la possibilità di prevedere norme che riguardano il trattamento dei dati personali delle persone decedute”.
Eredità digitale e privacy
Gli Stati membri hanno, quindi, la possibilità di disciplinare l’eredità digitale. L’Italia lo ha fatto andando a introdurre nel Codice Privacy l’art. 2 terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute).
Ecco, quindi, che per la legge italiana sono l’erede o un familiare a esercitare quelli che sono i diritti previsti dal GDPR, tra cui il diritto di cancellazione o di oblio, salvo che non ci sia una dichiarazione rilasciata in vita dal defunto.
Il consiglio, quindi, è quello di provvedere a lasciare delle chiare indicazioni sulla devoluzione del nostro patrimonio digitale, così che in caso di morte sia tutto più semplice.