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Elezioni amministrative 2016: come e quando si vota

Domenica 5 giugno 2016 si terranno le elezioni amministrative per l’elezione diretta dei consiglieri comunali e dei sindaci in 1.175 comuni delle Regioni a statuto ordinario e in alcune Regioni a statuto speciale (cioè la Sardegna, il Friuli-Venezia Giulia e la Sicilia).
Contando anche i 188 comuni delle Regioni a statuto speciale si arriva complessivamente a 1.363 comuni al voto il prossimo 5 giugno. Le consultazioni si svolgeranno dalle 7 alle 23 ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia, che vedrà le urne aperte dalle 8 alle 22.
Le altre due Regioni italiane a statuto speciale hanno invece scelto date diverse in cui indire le elezioni amministrative: la Valle d’Aosta, con un solo comune al voto, ha tenuto le consultazioni il 15 maggio, mentre il Trentino Alto-Adige l’8 maggio.
L’eventuale turno di ballottaggio dei comuni in cui non vi sia un vincitore al turno ordinario si svolgerà esattamente due domeniche dopo, cioè il 19 giugno.

Guida al voto nei singoli comuni

Vanno al voto i comuni i cui organi elettivi terminano il periodo in carica nel primo semestre del 2016 ma anche quelli le cui amministrazioni vanno rinnovate per vari motivi (dimissioni del sindaco, scioglimento del consiglio comunale, ecc.) verificatisi entro il 24 febbraio dell’anno in corso.
Tra l’altro verranno eletti per la prima volta le amministrazioni di 26 nuovi comuni, che sono stati istituiti quest’anno attraverso fusioni amministrative. In definitiva andranno alle urne i cittadini del 17,% dei comuni italiani (1.363 su 7.999), di cui solo 154 con più di 15.000 abitanti.
Questa soglia, calcolata in base ai dati dell’ultimo censimento, indica la presenza o meno del turno di ballottaggio. Tuttavia, in Sicilia la soglia prevista è più bassa, in quanto fissata a 10.000 abitanti.

In quali comuni si vota?

Tra i comuni al voto sono compresi 7 capoluoghi di Regione e 26 capoluoghi di provincia. Questi sono ripartiti nel seguente modo:

  • Abruzzo: 72 comuni al voto, nessun capoluogo di provincia;
  • Basilicata: 28 comuni al voto, nessun capoluogo di provincia;
  • Sicilia: 29 comuni al voto, nessun capoluogo di provincia;
  • Calabria: 88 comuni al voto, capoluoghi di provincia Crotone e Cosenza;
  • Emilia Romagna: 50 comuni al voto, capoluoghi di provincia Bologna, Rimini e Ravenna;
  • Campania: 144 comuni al voto, capoluoghi di provincia Napoli, Salerno, Caserta e Benevento;
  • Lazio: 109 comuni al voto, capoluoghi di provincia Latina e Roma;
  • Friuli-Venezia Giulia: 39 comuni al voto, capoluoghi di provincia Trieste e Pordenone;
  • Lombardia: 239 comuni al voto, capoluoghi di provincia Milano e Varese;
  • Liguria: 39 comuni al voto, capoluogo di provincia Savona;
  • Piemonte: 156 comuni al voto, capoluoghi di provincia Torino e Novara;
  • Marche: 29 comuni al voto, nessun capoluogo di provincia;
  • Molise: 33 comuni al voto, capoluogo di provincia Isernia;
  • Toscana: 26 comuni al voto, capoluogo di provincia Grosseto;
  • Puglia: 59 comuni al voto, capoluogo di provincia Brindisi;
  • Veneto: 82 comuni al voto, nessun capoluogo di provincia;
  • Umbria: 11 comuni al voto, nessun capoluogo di provincia;
  • Sardegna: 99 comuni al voto, capoluoghi di provincia Cagliari, Villacidro, Olbia e Carbonia.

Come si vota: i comuni con meno di 15mila abitanti

Nei comuni con meno di 15.000 abitanti (cioè nell’88,7% dei casi) le consultazioni prevedono un’unica scheda con la quale si eleggono i consiglieri comunali e il sindaco, in quanto i voti sono uniti: infatti ogni candidato sindaco è appoggiato da una lista elettorale in cui sono inseriti i nomi dei candidati consiglieri.
Quindi, votando un candidato sindaco si dà una preferenza alla sua lista. Viene eletto il candidato con più voti: alla sua lista vanno i 2/3 dei seggi del Consiglio Comunale e gli altri restanti seggi sono ripartiti tra le altre liste in modo proporzionale.

Voto nei comuni con oltre 15mila abitanti

Anche nei comuni con più di 15.000 abitanti si vota con una sola scheda, ma viene eletto il candidato sindaco che ottiene almeno il 50% più uno dei voti.
In caso contrario si effettua il ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti: questa volta l’elezione non è a maggioranza assoluta. In questo caso è previsto anche il voto disgiunto, cioè dando il voto a un candidato sindaco e a una lista non collegata.
Si può anche indicare una o due preferenze riguardo ai candidati consiglieri, tuttavia entrambi devono appartenere alla stessa lista ed essere di sesso diverso: si tratta della cosiddetta doppia preferenza di genere. In alternativa, il voto viene annullato.

Pubblicato in Focus

Scritto da

Scrittore, giornalista, ricercatore di verità - "Certe verità sono più pronti a dirle i matti che i savi..."

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