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Bonus assunzioni 2019
L’ANPAL, con il Decreto Direttoriale n.581 del 28 dicembre 2018 aveva stabilito la proroga dell’“Incentivo Occupazione Neet” alle assunzioni avvenute dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’INPS, con la Circolare n.54 del 17 aprile 2019, sancisce la decorrenza del beneficio a partire dalle competenze di aprile 2019.
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100% e per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite di 8.060 euro annui, riproporzionati e applicati su base mensile. Sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
Nel caso di contratti a tempo parziale il limite massimo è proporzionalmente ridotto. È destinato ai datori di lavoro privati che assumono giovani iscritti al programma “Garanzia Giovani”, con età compresa tra 16 e 29 anni. Possono iscriversi al Programma suddetto i cosiddetti Neet (Not engaged in Education, Employment or Training) ossia giovani non inseriti in un percorso di studi o formazione (vedi art.16 Regolamento UE n.1304/13).
L’incentivo Occupazione Neet 2019
Rapporti di lavoro incentivati sono le assunzioni effettuate nel periodo 1°gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 mediante contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) oppure con contratto di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione (o trasformazione) con contratto di lavoro a tempo parziale.
L’incentivo Occupazione Neet 2019 non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatto salvo l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile di cui all’art.1, comma 100 della legge n.205/2017. In tale caso l’incentivo occupazione Neet è fruibile per la parte residua fino al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite complessivo di 8.060 euro annui.
Il bonus assunzioni under 35
L’incentivo in questione è equivalente all’esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro con limite di 8.060€ annui per ogni giovane assunto. Ma per il 2019 il Decreto Dignità ha previsto anche bonus assunzioni per giovani di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti.
Anche per questo bonus il meccanismo è il medesimo di quello di cui sopra previsto per under 30, unica clausola ulteriore è quella che prevede che il giovane in questione non sia mai stato assunto prima a tempo determinato. Per le aziende che andranno ad assumere giovani entro questa fascia di età, precedentemente disoccupati, il vantaggio è quello di ottenere uno sgravio contributivo del 50%, con un tetto massimo di 3000 euro per ciascun anno, per tre anni. Il lavoratore non dovrà essere licenziato entro i primi 6 mesi, pena l’annullamento dello sgravio per l’azienda.
Il bonus assunzioni under 35, come dichiarato dal premier Giuseppe Conte, sarà prorogato fino al 2020 e varrà per lavori a tempo indeterminato; per trasformazioni di contratti già in essere in contratti a tempo indeterminato; per prosecuzione di contratti di apprendistato purchè il dipendente non abbia compiuto i 35 anni alla data della prosecuzione.
Bonus occupazione per Giovani Eccellenze 35
I datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time) nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019:
- cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 01/01/2018-30/06/2019 con la votazione di 110 e lode ( e media ponderata di almeno 108/110), prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
- cittadini in possesso di un dottorato di ricerca ottenuto nel periodo 01/01/2018-30/06/2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
Possono godere di un esonero contributivo (sui contributi a carico del datore di lavoro) per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. L’esonero spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato avvenute nello stesso periodo e che rispettano i medesimi requisiti.