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Misure alternative e affidamento in prova
Ma cos’è l’affidamento in prova ai sevizi sociali e chi può farvi ricorso? Come detto l’affidamento in prova ai servizi sociali è una misura alternativa alla detenzione più ampia, come quella in carcere, ed è stata introdotta nell’ordinamento penitenziario dalla legge n.354 del 26 luglio 1975 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.
Tale legge ha introdotto alcune tipologie alternative di esecuzione della condanna rispetto alla tradizionale detenzione in carcere, andando a prevedere la possibilità di scontare la pena al di fuori della struttura carceraria per evitare alla persona condannata i danni derivanti dal contatto con l’ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.
In sostanza consiste nell’affidare il condannato al Servizio Sociale, quindi fuori dall’istituto di detenzione, per un periodo che risulti essere uguale a quello della pena da scontare; beneficiari di questa pena alternativa possono essere detenuti che devono scontare una condanna, anche come residuo di pena, non superiore ai 3 anni di reclusione (periodo che si estende fino a 6 anni nel caso di detenuti con problemi di tossicodipendenza o dipendenza da alcol). Possono accedere all’ affidamento in prova ai servizi sociali anche condannati che si trovino in uno stato di libertà e non soggetti a detenzione.
È il caso, questo, di Silvio Berlusconi la cui condanna a quattro anni (con sentenza dalla Corte di Cassazione del 1 agosto 2013) per frode fiscale riguardo alla questione diritti tv Mediaset aveva comunque escluso il carcere per l’ex premier in quanto ultrasettantenne (inoltre tre di quei quattro anni risultano coperti da indulto). Per lui quindi, la scelta era tra arresti domiciliari o affidamento in prova ai servizi sociali. Per l’appunto.
Tornando al funzionamento dell’ affidamento in prova ai servizi sociali, a decidere l’eventuale concessione di questa misura alternativa è il Tribunale di sorveglianza (nel caso di Berlusconi, quello di Milano) sulla base di un’inchiesta del Centro di servizio sociale a cui il condannato deve essere affidato: il centro di servizio sociale, a sua volta, prima dl’ammissione svolge l’inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza (in caso di condannato in libertà, come nel caso di Berlusconi) o partecipa all’ osservazione scientifica della personalità fornendo il proprio contributo di consulenza (nel caso di condannato detenuto) andando quindi a fornire elementi soggettivi ed oggettivi relativi al condannato e sui quali fondare un’ipotesi di intervento.
Gli impegni da rispettare
Qualora l’affidamento venga concesso, viene emessa un’ordinanza dal Tribunale di sorveglianza ed il percorso di affidamento ha inizio dal momento in cui il condannato sottoscrive il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l’impegno a rispettarle.
Tra queste prescrizioni, quelle indispensabili sono relative a: rapporti con il Centro di Servizio Sociale; dimora; libertà di movimento; lavoro; divieto di frequentare determinati locali; divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
A queste prescrizioni possono aggiungersene altre quali: divieto di soggiornare in uno o più Comuni; obbligo di soggiornare in un Comune determinato; adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato; adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
Oltre a queste prescrizioni sarà inoltre compito del servizio sociale: controllare la condotta del soggetto; aiutarlo a superare eventuali difficoltà di adattamento alla vita sociale; riferire periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
L’affidamento in prova ai servizi sociali è considerato concluso quando il condannato rispetta l’ordinanza per il periodo che corrisponde alla condanna da scontare; in questo caso l’esito sarà positivo. Il provvedimento di affidamento può anche essere revocato qualora il comportamento del condannato appaia incompatibile con la prosecuzione della prova, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate. In questo caso il Tribunale di sorveglianza emette l’ordinanza di revoca e ridetermina la pena residua da espiare.