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Via libera alla Class Action contro le classi pollaio

Il Consiglio di Stato, organo ausiliario del Governo, nonché organo giurisdizionale amministrativo, ha dato il via libera alla class action promossa dal Codacons, associazione in difesa dei consumatori, sulle cosiddette ‘classi pollaio’ (ovvero quelle aule scolastiche nelle quali il numero di alunni, attorno ai 35-40, supera i limiti fissati dalla legge): class action che, tra l’altro, era stata già accolta dal Tar del Lazio nel gennaio 2011.
Nel rendere nota la notizia, il Codacons sottolinea che tale decisione va a rigettare così il ricorso del ministro dell’istruzione Mariastella Gelmini, che non si era detto d’accordo con questo provvedimento asserendo, dopo il provvedimento dello scorso gennaio, che “il ricorso presentato al Tar del Lazio è destituito di qualsiasi fondamento perchè le classi con un numero di alunni pari o superiore a 30 sono appena lo 0,4% del totale». 
In queste ore quindi il Codacons pone la lente sulla “piena ammissibilità della prima class action italiana contro la pubblica amministrazione” evidenziando come il ricorso del Ministro dell’ Istruzione non sia stato accolto dai giudici della VI Sezione del CdS. 

 

La class action sulle classi pollaio:

Ripercorrendo i fatti da un punto di vista cronologico, il Codacons aveva avviato nel gennaio 2010 la class action sulla vicenda delle classi pollaio, ovvero quelle aule sovraffollate dove il numero di alunni supera il limite di 25 rappresentando di conseguenza un pericolo per la sicurezza di studenti e personale scolastico. Argomento sicuramente delicato che  avevamo avuto modo di trattare spesso con il nostro giornale (Scuola: mancano i banchi, lezioni a turno).
Accogliendo la class action lo scorso gennaio, il Tar impose al Ministro Gelmini di emanare il Piano generale di edilizia scolastica, previsto dall’ ‘art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 81(contenente “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”).
Contro la decisione il Miur (il Ministero dell’ istruzione, università e ricerca) presentò ricorso al Consiglio di Stato: ricorso che, come detto, è stato nelle scorse ore rigettato con le seguenti motivazioni:
“il suddetto decreto ha imposto al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di attendere, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, non già certo alla sola individuazione delle istituzioni scolastiche da sottrarre temporaneamente alla immediata operatività dei nuovi limiti massimi di alunni per aula, quanto piuttosto all’elaborazione di un vero e proprio atto generale, a natura programmatica, avente ad oggetto la riqualificazione dell’edilizia scolastica, in specie di quelle istituzioni non in grado di reggere l’impatto delle nuove regole introdotte con riguardo alla formazione numerica delle classi.
Il Collegio, d’accordo sul punto con il giudice di primo grado, ritiene che l’art. 3, co. 2, d.p.r. 20 marzo 2009 n. 81, imponga quindi l’elaborazione di un vero e proprio atto generale, a natura programmatica, avente ad oggetto la riqualificazione dell’edilizia scolastica, di cui costituisce solo un segmento l’individuazione delle istituzioni scolastiche cui estendere il meccanismo di temporanea ultrattività dei limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato in data 24 luglio 1998, n. 331′.” 

 

Ricorso bocciato e piano di edilizia scolastica:

In sostanza adesso, come si legge dal comunicato del Codacons, il Miur dovrà obbligatoriamente emanare il piano di edilizia scolastica come stabilito dalle leggi vigenti, nello specifico dall’ articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 81 che di seguito riportiamo.

Articolo 3: Costituzione delle classi iniziali di ciclo

  1. Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell’infanzia, sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all’assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell’offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.

  2. Per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con il Ministro dell’economia e dellefinanze.

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Scritto da

Giornalista indipendente, web writer, fondatore e direttore del giornale online La Vera Cronaca e del progetto Professione Scrittura

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