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Interventi preliminari dei giudici per evitare processi inutili
Iniziamo proprio da questo concetto, che sarà oggetto di una modifica rilevante grazie alle modifiche introdotte con il ddl. I giudici, anche se ciò sarebbe dovuto avvenire già prima della riforma, dichiarano estinto il reato quando l’imputato ripara lo stesso prima che il processo abbia inizio.
Per far ciò, ovviamente, il magistrato deve ascoltare le parti in via preliminare e concordare con l’offeso la reale riparazione del danno.
In questo modo si intendono evitare gli sprechi di risorse e di tempo dovuti a processi che avrebbero potuto essere evitati tramite l’intervento preliminare di un giudice.
Inasprimento pene per furti in abitazione, rapine e voto di scambio
Altra questione toccata dal ddl e che vale la pena approfondire è l’inasprimento delle pene per furti in abitazione, rapine e voto di scambio. Queste tre tipologie di reato saranno oggetto di un innalzamento sia della pena minima detentiva che di quella pecuniaria.
Tale intervento si pone in stretto legame con il provvedimento sulla legittima difesa, mirando a scoraggiare ulteriormente azioni e reati di questo tipo, che sono tra i fenomeni più diffusi e che destano maggiore allarme nella penisola.
Severo inasprimento anche per i reati di scambio politico-mafioso; per queste circostanze, in cui la pena comminata fino ad ora era solitamente compresa in un range da 4 a 10 anni di reclusione, la misura detentiva arriva a 6 anni minimi fino ad un massimo di 12 anni di reclusione.
Modifica della prescrizione
Il ddl modifica anche l’attuale legislazione sul concetto di prescrizione; essa, infatti, sarà a tutti gli effetti sospesa nei 18 mesi che seguono la sentenza di primo grado, così come nei 18 successivi all’appello.
Tale misura concede, dunque, molto più spazio e tempo di operare per i giudici in modo congruo. Questo significa, in altri termini, che il processo per un reato che andrebbe in prescrizione dopo 10 anni, dopo la riforma ne impiegherebbe almeno 13, poiché il conteggio si ferma negli intervalli processuali sopra definiti.
Un’estensione dell’articolo tocca anche la prescrizione per i reati su minore, in cui la prescrizione inizierà ad entrare in vigore soltanto dopo il raggiungimento della maggiore età da parte della vittima.
La questione intercettazioni
Uno dei punti chiave toccati dal ddl penale promosso dalla Camera è la questione delle intercettazioni. Il pubblico ministero, infatti, dovrà garantire la riservatezza dei contenuti nel momento in cui questi passano al vaglio del giudice, e non soltanto per necessità di prosecuzione delle indagini, ma soprattutto per non rendere noti dati inutilizzabili e non pertinenti ai fini delle indagini.
Viene parallelamente inasprita la pena per la diffusione illecita di riprese audiovisive ed altri contenuti privati captati in maniera fraudolenta per danneggiare una persona. Nonostante ciò, le condizioni e le misure sono semplificate quando i reati riguardano la Pubblica amministrazione.
Favorevoli e contrari al ddl
Non sono mancate, naturalmente, le opposizioni convinte da parte di Forza Italia e Lega, che hanno votato in maniera contraria in aula.
I delegati del Carroccio hanno definito il provvedimento una riforma “svuotacarceri”, mentre da parte del centro-destra c’è sentimento di profonda opposizione ai punti che riguardano la prescrizione.
Carlo Sarro, di Forza Italia, ha dichiarato che la riforma paradossalmente rischia di allungare in maniera inutile i processi, nonostante i propositi di riduzione e certezza dei tempi processuali.
Unanime anche il giudizio negativo da parte del Movimento 5 Stelle, che condanna in primis i rischi processuali derivanti dal modificato utilizzo delle intercettazioni che risultano di particolare aiuto soprattutto nei processi per reati gravi e mafiosi.
Favorevoli, invece, i pareri dei deputati del PD, che sottolineano l’importanza dei ritocchi sulle intercettazioni come tutela della privacy e delle informazioni fatte trasparire in maniera illecita.