In questo articolo parliamo di:
Immigrati e Stato firmeranno un accordo di integrazione:
“L’integrazione – si legge in questo accordo di integrazione che lo straniero dovrà sottoscrivere – intesa come processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, si fonda sul reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. In particolare, per i cittadini stranieri integrarsi in Italia presuppone l’apprendimento della lingua italiana e richiede il rispetto, l’adesione e la promozione dei valori democratici di libertà, di eguaglianza e di solidarietà posti a fondamento della Repubblica italiana.”
Secondo questo accordo di integrazione lo straniero si impegna quindi ad acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa; acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori; assolvere gli obblighi fiscali e contributivi.
Di contro lo stato assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzioni ed agevola anzi il percorso di accesso alle informazioni che aiutano i cittadini stranieri a comprendere i principali contenuti della Costituzione italiana e dell’ordinamento generale dello Stato.
Rinnovo permesso di soggiorno solo se si ottengono crediti:
Tornando alla “soglia di adempimento” che deve necessariamente raggiungersi per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, questa e’ fissata in 30 crediti attraverso un elenco delle attivita’ che comportano rispettivamente attribuzione e decurtazione di crediti. Tra queste attività portano attribuzione di punti, tanto per citarne alcune:
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la frequenza con profitto di determinati corsi o di anni scolastici;
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corsi di studio di alta formazione o universitari;
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conseguimento di titoli di studio avente valore legale in Italia;
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attività di docenza;
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conseguimento di onoreficenze o benemerenze pubbliche;
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svolgimento di attività economico-imprenditoriale;
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scelta di un medico di base iscritto nei registri Asl;
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sottoscrizione, registrazione e ove prescritto trascrizione di un contratto di locazione pluriennale o di acquisto di un immobile ad uso abitativo ovvero certificazione dell’accensione di un mutuo per l’ acquisto di un immobile ad uso abitativo.
Tutte attività che contribuiranno con punteggii diversi ad incrementare crediti. Tra le attività che viceversa porteranno ad una decurtazione di tale credito, segnaliamo condanna per violazione di una delle norme del codice penale non soggetta all’ordine di espulsione del giudice; illeciti amministrativi; illeciti tributari.
Se il numero di crediti raggiunti allo scadere dei 2 anni è pari o superiore a 30, con un determinato livello della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, viene rilasciato il relativo attestato: se invece il numero di crediti raggiunti è superiore a 0 ma inferiore a 30, o non sono stati conseguiti i livelli richiesti di conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia, lo straniero avrà un anno di tempo per “rimediare” guadagnandosi i crediti mancanti;
Infine se il numero finale di crediti è pari o inferiore a 0, lo straniero è immediatamente espulso (a meno che non rientri in un “caso di inespellibilita’”).
Dall’intera procedura sono tuttavia escluse le seguenti categorie di stranieri:
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affetti da patologie o da disabilita’ tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficolta’ di apprendimento linguistico e culturale;
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minori non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela
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vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento.
Diritti e doveri dello straniero:
Tra le novità di questo decreto rispetto a quella che era la prima bozza del Governo, novità che hanno alleggerito in parte il provvedimento, vi sono:
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la traduzione dell’accordo in una lingua conosciuta dallo straniero o, se cio’ non e’ possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, o cinese, albanese, russo o filippino;
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al momento della sottoscrizione dell’accordo presso lo Sportello Unico, si assegnano allo straniero 16 crediti iniziali;
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un micro-corso introduttivo di 5-10 ore nel corso di una giornata, che dovrebbe fornire una base di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia;
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la possibilita’ di frequentare tale “sessione informativa gratuita” fino a tre mesi dopo la stipula dell’accordo, prevedendo tuttavia, in caso non vi partecipi, la perdita di 15 dei 16 cerditi acquisiti inizialmente.
Aggiungiamo inoltre che lo straniero che, trascorsi i 2 anni, non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione dei figli minori, perde in un sol colpo tutti i crediti acquisiti ed il suo contratto si risolve per inadempimento, senza possibilità di proroga.
Questo nel dettaglio il provvedimento messo a punto dal Governo, un vero e proprio accordo tra lo straniero e lo Stato e che secondo molti è stato l’ ultimo colpo di coda della Lega, essendo in sostanza il provvedimento a cui aveva lavorato l’ex ministro dell’Interno Roberto Maroni già dal 2009. Alcuni già vi scorgono diversi profili di incostituzionalità, staremo a vedere come andrà a finire.