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Vacanze, aerei e disservizi: i diritti del passeggero

Siamo in pieno periodo di vacanze estive e per molti italiani (quelli che potranno permetterselo) si avvicina il meritato riposo accompagnato da un viaggio in qualche meta più o meno lontana: non sempre il sogno di una partenza presenta soltanto aspetti positivi, spesso infatti si può incorrere in grattacapi ed inconvenienti che rischiano di trasformare una tranquilla vacanza in un percorso ad ostacoli.
È il caso ad esempio dei viaggi in aereo e dei rischi ad esso correlati: ritardi, cancellazione del volo, smarrimento dei bagagli. Elementi negativi con i quali avrà familiarità chiunque sia solito viaggiare con discreta frequenza.
Vediamo nel dettaglio dei singoli casi i diritti del consumatore consigliando, per i casi più controversi o anche semplicemente per essere informati sui propri diritti, di consultare la Carta dei Diritti del Passeggero, una guida nella quale l’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) ha riassunto le informazioni utili per chi viaggia in aereo.

Cancellazione Volo:

Partiamo dal contrattempo più invasivo per il passeggero, la cancellazione del volo: qui è utile fare una distinzione tra cancellazione per cause eccezionali e cancellazione per cause non eccezionali. Nel primo caso (cause eccezionali), il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto e l’imbarco su un volo alternativo. Ha inoltre diritto a pasti e bevande oltre che ad effettuare gratuitamente due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Per quanto riguarda la cancellazione non per cause eccezionali, il passeggero può scegliere anche qui tra il rimborso del biglietto e l’imbarco su un volo alternativo. Ha inoltre diritto ad un risarcimento che varia da 250 a 600 euro in relazione al tipo di volo ed alla distanza, ha diritto anche in questo caso a pasti e bevande e ad effettuare gratuitamente due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica Qualora l’orario di partenza è rinviato di un giorno il passeggero ha diritto anche al pernottamento in albergo e al trasporto aeroporto-albergo-aeroporto.
Se la responsabilità della cancellazione non è adducibile alla compagnia aerea (la quale dovrà comunque dimostrare la sua estraneità), al passeggero non è dovuto alcun indennizzo.   Così come nessun indennizzo è dovuto qualora il passeggero sia stato informato per tempo della cancellazione del volo (per dettagli sui tempi consulta la Carta dei Diritti del Passeggero).

Ritardi Volo:

Rappresentano un vero e proprio spauracchio per i viaggiatori; soprattutto nei mesi estivi non è così raro vedere immagini di aeroporti pieni e viaggiatori ‘accampati’ a causa di vari ritardi. Anche per i ritardi è utile differenziare tra caso e caso.
Se il volo è in ritardo di: due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree; il passeggero ha diritto a pasti e bevande e ad effettuare gratuitamente due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Qualora il ritardo sia superiore alle tre ore, il passeggero ha diritto ad un indennizzo pari a: 250 euro per voli inferiori a 1500 km; 400 euro per voli compresi fra 1500 e 3500 km;  600 euro per voli superiori a 3500 km.
Se il ritardo è di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. Anche per i ritardi consigliamo comunque di dare uno sguardo alla Carta dei Diritti del Passeggero per ulteriori chiarificazioni.

Smarrimento Bagagli:

Ultimo caso preso in esame(e non certo per la frequenza con cui avviene)è quello dello smarrimento dei bagagli. Contrattempo piuttosto odioso perché, nei casi più estremi, obbliga il passeggero a trascorrere buona parte della vacanza (se non tutta) privo del bagaglio e degli effetti personali in esso contenuti.  Nei suddetti casi le compagnie aeree devono provvedere a risarcire i danni patrimoniali e morali subiti dal passeggero.
Per ottenere tale risarcimento il passeggero deve prima di tutto recarsi presso l’Ufficio oggetti smarriti all’interno dell’aeroporto munito del biglietto aereo e della ricevuta del bagaglio; compilare quindi un apposito modulo e denunciare lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio. Queste operazioni consentiranno l’inizio delle operazioni di ricerca del bagaglio perso.
Per ottenere invece un risarcimento per bagaglio perso o danneggiato, occorre presentare anche una denuncia alla compagnia aerea entro 21 giorni in caso di ritardo (trascorsi questi 21 giorni il bagaglio verrà considerato ufficialmente perduto) ed entro 7 giorni in caso di danneggiamento.

Pubblicato in Focus

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