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Limite al contante e assegni bancari
Dunque il trasferimento di una somma superiore a 3.000 euro potrà essere eseguito solo attraverso canali bancari e postali o attraverso istituti di moneta elettronica e di pagamenti.
Gli assegni bancari e postali saranno di norma muniti della dicitura “non trasferibile”, il cliente però potrà richiedere anche il rilascio di titoli in forma libera, dovrà in questo caso motivare per iscritto le ragioni di questa richiesta.
Ciò sarà possibile però solo in caso di assegni bancari e postali di importo inferiore ad euro 1.000. Per gli importi superiori il decreto 231/2007 ha, infatti, introdotto l’obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario ed espressamente la clausola di non trasferibilità. Comunque l’emissione di titoli senza questa clausola comporta la commissione di 1,50 euro per ogni titolo emesso, sia esso assegno circolare, vaglia postale o cambiario.
Il testo del decreto impone anche che gli assegni bancari e postali emesse all’ordine del traente non possono essere girati se non esclusivamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane. Tali norme si applicano a pena di una sanzione amministrativa che parte da un minimo di 3.000 euro fino ad un massimo di 50.000 euro per le violazioni più gravi.
Novità sui libretti al portatore
Per quanto riguarda invece i libretti al portatore, il decreto ha introdotto il divieto di emissione di questi ultimi e il conseguente divieto di trasferimento a favore di terzi di quelli esistenti che, comunque, dovranno essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018. In caso di violazione di queste ultime disposizioni, il legislatore ha previsto una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.
Tra le norme del decreto vi è quella che vieta l’apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Ovviamente l’apertura di conti in forma anonima sarà impedita al nascere dall’operatore bancario o postale che riceverà la richiesta, ma qualora si dovesse scoprire che qualcuno si è intestato un conto sotto falso nome verrà punito con una sanzione che va dal 20% al 40% dell’importo del saldo presente nel conto stesso.
Conti anonimi e carte di credito a soggetti non titolari
Questo limiti all’utilizzo di conti anonimi o con intestazione fittizia vale anche per chi tenta di fare queste operazioni dall’estero. Il decreto prevede infatti il divieto di utilizzare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri, anche qualora la legislazione di questi ultimi lo consenta.
In questo caso la sanzione amministrativa, in caso di violazione, va da un minimo del 10% ad un massimo del 40% del saldo presente sul conto nel momento in cui la violazione viene accertata.
Il decreto prevede anche sanzioni per l’utilizzo di carte di credito o di pagamento cedute a soggetti che non ne sono titolari. Tali carte, dunque, devono essere utilizzate unicamente dal soggetto che risulta intestatario delle stesse secondo la documentazione bancaria o postale emessa al momento del rilascio. La multa in caso di cessione a terzi della propria carta di credito va da un minimo di euro 310 ad un massimo di 1.550 euro.