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Responsabilità professionale medica: la legge in Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo con provvedimento n.64 la norma sulla Responsabilità professionale e sulla sicurezza delle cure.
Obiettivi di tale provvedimento sono quelli di regolamentare la mole del contenzioso medico legale, che nel corso degli anni ha fatto lievitare la spesa delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie; e il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva, pratica tramite la quale un medico va a difendersi da eventuali azioni di responsabilità medico legali seguenti alle cure fornite.
La norma era stata approvata in Parlamento lo scorso 28 febbraio ed è stata inserita in Gazzetta Ufficiale con il nome di “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Il meccanismo che è stato in vigore fino ad oggi:

Al primo posto in questa nuova legge che dovrebbe stravolgere il funzionamento della responsabilità professionale vi è l’esigenza di consentire ai medici stessi di portare avanti la propria professione in maniera più serena grazie alla nuove norme in tema di responsabilità penale e civile.
Dall’altra parte a trarne benefici saranno anche i pazienti, ai quali sarà garantita maggiore trasparenza fin dall’inizio, oltre che la possibilità di accedere, in caso di controversie, a risarcimenti in tempi brevi e certi per eventuali danni subiti in sede medica.
Non quindi come adesso, visto che una sostanziale presenza di diverse zone d’ombra ha fatto si che l’attività medica sia stata pregiudicata per la rinuncia da parte di molti professionisti a pratiche rischiose e dall’ esito incerto proprio per limitare il rischio di risarcimenti.
Dall’altra parte si è assistito ad un incremento dei casi di contenzioso che ha generato un aumento parallelo della spesa sanitaria su più fronti. Ad esempio si è assistito negli anni al proliferare di indagini diagnostiche o di accertamenti, talvolta non necessari ma resi opportuni dalla volontà di evitare il rischio di errori e quindi di problematiche legali.

Medici garantiti e risarcimenti veloci per i pazienti:

Ebbene il nuovo provvedimento entrato ormai in Gazzetta Ufficiale va a modificare la responsabilità civile e penale per gli esercenti la professione sanitaria.
Nello specifico si è andati a regolamentare l’attività di gestione del rischio sanitario in modo piuttosto chiaro; ovvero, obbligando tutte le strutture ad attivare politiche cosiddette di risk managment, ossia gestione del rischio tramite un’adeguata funzione di monitoraggio e prevenzione.
Tutte le direzioni sanitarie delle strutture dovranno fornire, entro 7 giorni, apposita documentazione sanitaria dei pazienti che ne faranno richiesta. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa cambia a livello concreto con la nuova norma.

Le nuove norme sulla Responsabilità professionale:

Nello specifico il nuovo provvedimento sulla responsabilità professionale dei medici è un insieme di 18 articoli. Come assunto di partenza, la salute viene indicata quale un qualcosa che si realizza anche “mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie”.
Si parla quindi della figura di un Garante del diritto alla salute, affidata agli Uffici del difensore civico, la cui funzione è quella di supportare, gratuitamente, i destinatari di prestazioni sanitarie per segnalazioni anche anonime di malfunzionamenti.
Si fa riferimento poi alla trasparenza dei dati per le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private; alle buone pratiche clinico-assistenziali con raccomandazioni previste dalle linee guida; alla responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria; all’obbligatorietà di un tentativo di conciliazione prima di adire le vie legali; di istituire, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Nuovi reati e obbligo di assicurazione:

Alcuni aspetti più importanti meritano un approfondimento preciso visto che rappresentano buona parte delle novità introdotte dalla nuova disciplina sulla responsabilità professionale in campo sanitario. Vediamole:

  • Nuovo reato di responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario: si va a introdurre nel codice penale un nuovo articolo, il 590-sexies. Se i fatti legati ai reati già esistenti di omicidio colposo o lesioni personali colpose vengono espletati nell’esercizio della professione sanitaria, le pene da applicarsi sono quelle riferite al nuovo reato. La punibilità è esclusa soltanto nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa di imperizia.
  • Modalità di risarcimento del danno: la liquidazione è calcolata sula base delle tabelle di cui agli articoli 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del codice delle assicurazioni private (D.Lgs n. 209/2005). Si fa riferimento qui alle tabelle uniche nazionali dei valori economici del danno biologico che vengono aggiornate con cadenza annuale dal Ministero dello Sviluppo Economico.
  • Obbligo di assicurazione a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anche nel caso di danni provocati dal personale a qualunque titolo operante presso le stesse strutture; si fa riferimento in quest’ultimo caso anche a chi svolgesse attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e ricerca clinica.
  • Obbligo per le strutture di una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie.
  • Obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario che svolga l’attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale

Queste le principali novità introdotte dalla nuova normativa in campo di Responsabilità professionale. Un provvedimento atteso da tempo vista la zona d’ombra nella quale ci si è mossi fino ad ora.

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