In questo articolo parliamo di:
Cancellazione da parte del tour operator:
Nel caso di cancellazione da parte del tour operator è importante partire da una premessa: si tratterebbe di un annullamento per forza maggiore, quindi non imputabile direttamente al tour operator stesso. Il cliente non ha quindi diritto al risarcimento per inadempimento del tour operator stesso bensì può scegliere tra due alternative:
-
usufruire di un altro pacchetto turistico, di qualità pari o superiore a quello acquistato, senza alcun supplemento di prezzo
-
richiedere il rimborso della somma di denaro già pagata; tale rimborso avverrà entro 7 giorni lavorativi dal momento della cancellazione. In quest’ultimo caso, come detto, trattandosi di un annullamento per forza maggiore e non di inadempienza da parte del tour operator non si avrà diritto al risarcimento per danno.
Cancellazione da parte del cliente:
L’altra ipotesi è quella che prevede la cancellazione da parte del cliente il quale può giovarsi proprio del fatto che l’indicazione arrivi da una autorità governativa (il ministero degli Esteri) per recedere dal contratto senza dover alcuna penale al tour operator.
Importante in questo caso è consultare le condizioni generali del contratto di viaggio per capire se sia prevista la possibilità di recedere senza penali nel caso in cui sia una autorità a sconsigliare la partenza. Come nel caso dell’Egitto. Nel caso il contratto non preveda questa ipotesi, il consumatore che abbia sottoscritto una assicurazione dovrà controllarne gli ambiti di copertura.
Imposizione del ministero degli Esteri:
Fondamentale è sottolineare come, in qualunque di queste circostanze, vista la comunicazione del ministro degli Esteri che sconsiglia il viaggio in Egitto il turista dovrà comunque e necessariamente rinunciare alla partenza; sarà onere successivo capire a quali delle tipologie sopra elencate si appartenga e come si possa trovare una soluzione alternativa alla non partenza.
Lo stesso ministro degli Esteri può stabilire una lista di paesi diventati pericolosi e prevedere per questi un rimborso per il turista che recede dal contratto senza alcuna penale: è proprio il caso dell’Egitto, ‘marchiato’ con l’appellativo di ‘pericoloso’ a seguito dei fatti del gennaio 2011 (la cosiddetta primavera araba che portò alla destituzione di Mubarak).
Importante è anche il tour operator al quale ci si è rivolti per organizzare la vacanza; proprio in queste ore l’associazione a difesa dei consumatori Aduc ha segnalato comportamenti illeciti da parte di alcuni tour operator che starebbero approfittando della situazione offrendo, ad esempio, viaggi alternativi ma richiedendo il pagamento di un supplemento. Richiesta che, in base a quanto scritto sopra, è del tutto illecita.
Rimborso per i clienti:
Altra segnalazione giunta all’Aduc è quella relativa al trattenimento di una parte del rimborso che spetta al cliente entro 7 giorni lavorativi dal giorno della cancellazione; anche qui si tratta di un comportamento illecito poichè, se il viaggio è annullato ed il turista non opta per un viaggio alternativo, ha diritto ad avere indietro il 100% di quanto pagato.
Altra situazione delicata e difficile da districare è quella relativa ai consumatori che abbiano acquistato un viaggio verso una qualunque altra destinazione, soprattutto oriente e medio oriente, che preveda uno scalo aereo in Egitto; al momento dall’unità di crisi della Farnesina fanno sapere che per chi debba fare scalo presso Il Cairo rimanendo in aeroporto non vi sia alcun problema.
Le criticità che hanno portato a sconsigliare la partenza in Egitto sono legate a chi aveva in previsione di soggiornare nel paese. Cosa che non è attualmente fattibile.