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Durata del congedo di maternità:
Quando si parla di congedo di maternità si fa riferimento al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio post parto.
Il congedo di maternità non supera i cinque mesi; alla lavoratrice viene data l’opportunità di astenersi dal lavoro nei due mesi antecedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso o nel mese precedente al parto e nei quattro successivi.
In buona sostanza, spetta alla donna decidere se lavorare fino al termine dell’ottavo mese di gravidanza o se, invece, lasciare il lavoro al termine del settimo.
Nell’eventualità in cui il neonato dovesse essere ricoverato, la donna avrebbe il diritto di inoltrare la richiesta di sospensione del suddetto congedo fino alla data in cui il bambino verrà dimesso. È possibile esercitare questo diritto una sola volta e, ovviamente, è necessario produrre la documentazione attestante il ricovero.
Il congedo anticipato:
Il congedo di maternità può essere richiesto da tutte le donne con un contratto di lavoro dipendente, parasubordinato o di apprendistato. Inoltre, ad aver diritto al congedo sono anche le socie delle cooperative.
Per quanto riguarda il congedo anticipato invece, è importante tenere conto del fatto che, affinché venga accordato, è necessario che si palesino determinate circostanze. Nello specifico, il congedo anticipato è permesso quando le condizioni dell’ambiente di lavoro possono influire negativamente sulla salute del nascituro e della madre o quando la donna è costretta a svolgere mansioni pesanti e/o pericolose.
Trattamento economico e previdenziale:
Dal punto di vista del trattamento sia economico che previdenziale il congedo di maternità deve essere calcolato nell’anzianità di servizio, deve essere di fatto considerato periodo lavorativo per la carriera della dipendente e consente di avere diritto ad una indennità dell’80% dello stipendio.
Per quanto riguarda, poi, il calcolo della pensione, il congedo di maternità rientra per intero nel conteggio con l’accredito dei cosiddetti contributi figurativi.
Il congedo di paternità:
La legge n.92 del 28 giugno 2012 ha istituito per i padri un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni).
Possono usufruirne tutti i padri lavoratori dipendenti, anche se adottivi o affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, per eventi parto, adozione e affidamenti avvenuti a partire dal 1°gennaio 2013.
Il congedo di paternità è un’astensione dal lavoro da parte del lavoratore padre per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre.
Entro i primi 5 mesi di vita del bambino i lavoratori padri hanno diritto di richiedere quattro giorni consecutivi di assenza dal lavoro senza decurtazione di stipendio
Come richiedere il congedo di maternità
Ogni lavoratrice entro e non oltre il settimo mese di gravidanza deve obbligatoriamente consegnare sia all’INPS che al datore di lavoro la domanda di congedo con il certificato medico che attesti la gravidanza e nel quale sia riportata la data presunta in cui nascerà il bambino.
Dopo non oltre trenta giorni dal parto, al fine di poter godere di tutti i diritti, la donna deve inviare al proprio datore di lavoro e, anche in questo caso, all’INPS, il certificato di nascita del figlio e deve allegare la dichiarazione sostitutiva. Inoltre, la lavoratrice deve provvedere ad inviare all’ufficio del personale una lettera con la quale segnalare la nascita del bambino.
Tale lettera è necessaria al fine di poter godere delle detrazioni fiscali previste per i genitori con figli a carico e per richiedere l’eventuale erogazione di assegni familiari, nel caso in cui siano previsti. Tutte queste norme sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 detto anche “Testo unico maternità/paternità”.