Responsabilità del direttore nei giornali online:
In passato una decisione analoga era stata adottata per le televisioni in riferimento ai direttori di testate televisive, oggi con il proliferare dell’informazione multimediale tale provvedimento della Cassazione arriva anche per i giornali telematici; se per quanto riguarda la televisione il problema della responsabilità del direttore era stato risolto in seguito dall’ intervento del legislatore, quello del web è un mondo ancora da studiare ed, al momento, non è presente una legislazione di riferimento.
La sentenza della Corte Cassazione è stata emessa in riferimento ad una richiesta di risarcimento per diffamazione mossa da parte dell’allora Ministro della giustizia Castelli e da un suo consulente ad una testata telematica, Merateonline, colpevole di aver pubblicato una lettera il cui contenuto era stato considerato lesivo e diffamatorio dai diretti interessati; la Cassazione, per quanto abbiamo detto fino ad ora, ha stabilito che si ammette “la assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media” e di conseguenza che “il fatto non costituisce reato”.
In un altro passaggio la sentenza afferma inoltre che “la cosiddetta interattività renderebbe probabilmente vano il compito di controllo del direttore di un giornale online” e che, così come “non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e gli hosting provider, a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato, così qualsiasi tipo di coinvolgimento va escluso per i coordinatori dei blog e dei forum e la figura del direttore del giornale diffuso sul web”.
Quale futuro legislativo per reati commessi da giornali online?
Nello specifico del caso preso in esame in riferimento alla lettera pubblicata dal giornale telematico, prosegue la sentenza, “sarebbe ipotizzabile in astratto la responsabilità del direttore del giornale se fosse stato d’accordo con l’autore della lettera ma in tal caso avrebbe dovuto rispondere del delitto di diffamazione e non certo di quello di omesso controllo”.
Stabilito quindi che, al momento, la nostra legislazione non prevede la possibilità di perseguire penalmente colui che è a capo di un giornale telematico per reati commessi attraverso il suo giornale si apre a questo punto un interessante dibattito sulla regolarizzazione di questo settore; un mondo, secondo quanto emesso dalla sentenza, ancora tutto da studiare a livello normativo e che evidentemente, per la rapidità con la quale ha preso piede, ha colto impreparata anche la legge.