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Distinzione tra droghe leggere e pesanti
Perno di quella legge fu l’abolizione della distinzione giuridica tra droghe leggere e droghe pesanti e la reintroduzione della punibilità da un punto di vista penale anche per la semplice detenzione personale di stupefacenti.
Non era più valida, oltre una certa soglia di possesso di sostanze, la possibilità di giustificare il tutto come detenzione per uso personale ma tornava buono un vecchio parametro che stabiliva come il solo possesso di sostanze stupefacenti potesse di per sé essere finalizzato allo spaccio.
In questo modo il possesso di sostanze stupefacenti veniva a tutti gli effetti assimilato al reato di produzione e traffico illeciti di stupefacenti.
Possesso di sostanze stupefacenti
La pena prevista varia quindi da 1 a 6 anni per violazioni di lieve entità che prevede uno sconto di pena; e da 6 a 20 anni per gli altri casi più gravi. Il tutto, come detto, senza distinzione tra droghe leggere o pesanti (distinzione che prima era presente); chi viene trovato in possesso di cocaina od eroina piuttosto che hashish o marijuana riceve lo stesso trattamento.
Il provvedimento del 2006 andava tra l’altro a cancellare l’esito di un referendum popolare avvenuto alcuni anni prima, nel 1993, promosso dai Radicali, nel quale si votava per “l’ Abrogazione delle pene per la detenzione ad uso personale di droghe leggere”. Il referendum ebbe esito positivo dato che oltre il 55% dei partecipanti votò per il si.
La legge Fini-Giovanardi del 2006 andò a rilegiferare in materia mettendo una toppa su quella che era stata la decisione popolare che, secondo molti, rischiava di dare il via ad un boom di detenzione di droghe leggere. Ma talvolta la toppa rischia di essere peggiore del buco ed a seguito di quella legge del 2006 si è assistito ad un boom di reati connessi alla droga, circa 120mila arresti in 7 anni con un forte incremento di tossicodipendenti nelle galere.
Una legge che ha riempito le carceri italiane
Ferma restando la possibilità, per un tossicodipendente condannato ad una pena inferiore a 6 anni, di ricorrere a misure alternative quali un programma terapeutico o un lavoro di pubblica utilità, la Fini-Giovanardi ha riempito le carceri italiane.
Tornando alle basi della legge n. 49 del 2006, con il provvedimento si andava ad equiparare lo spacciatore ed il consumatore a partire da una certa soglia di possesso di sostanze stupefacenti; soglia che era stata stabilita successivamente e che prevedeva la distinzione tra: detenzione illecita; traffico illecito; uso personale.
Uso personale o spaccio
Da evidenziare come la problematica relativa alla differenza tra detenzione di stupefacenti ad uso personale o ai fini di spaccio è da sempre una questione delicata e di non facile risoluzione; sono due punti di vista differenti e due diversi modi di approcciarsi alla problematica. Ciascuno, come spesso accade quando si analizza un fenomeno da due diverse ottiche, comporta al tempo stesso vantaggi e svantaggi.
Sostenere che la detenzione di sostanza leggere, entro una certa soglia, non sia punibile, può naturalmente portare un vantaggio per gli spacciatori, soprattutto quelli piccoli. Con questa impostazione chiunque viene trovato in possesso di un certo quantitativo può salvarsi sostenendo che si tratti di utilizzo personale. Anche chi in realtà quel piccolo quantitativo lo porta con sé per spacciarlo.
Di contro con l‘impostazione rigida, quella assunta proprio con la Fini-Giovanardi, si corre il rischio di incappare nel fenomeno opposto, ossia di criminalizzare in maniera eccessiva l’utilizzo di sostanze stupefacenti leggere mettendo nello stesso calderone spacciatori (tanto piccolo quanto grandi) e consumatori. Forse, come insegnavano gli antichi romani, una sintesi tra le due visioni potrebbe essere la soluzione ideale.