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Denunciare i proprietari che affittano in nero:
La norma era entrata in vigore il 6 giugno del 2011; prima di allora per tentare di far emergere il più possibile i contratti di affitto in nero era stato concesso, ai proprietari che non registravano, la possibilità di autodenunciarsi ottenendo, in cambio, una riduzione dell’Irpef dal 30% al 21%. A decorrere dal 6 giugno 2011 si era passati ad una normativa più stringente che dava agli affittuari l’opportunità di denunciare il proprietario.
Erano stati molti i casi segnalati dalle cronache, alcuni anche in note trasmissioni televisive come ad esempio Le Iene, nei quali si raccontava di inquilini che, ricorrendo a questa normativa, erano riusciti ad ottenere canoni di affitto notevolmente bassi. In alcuni casi, addirittura di qualche decina di euro.
Ebbene quella piccola rivoluzione in materia di affitti in nero viene ora cancellata con un colpo di spugna; che, tra l’altro, prevede anche la retroattività, quindi è come se non fosse mai esistita. A deciderlo è stata la Corte Costituzionale che con una sentenza, la n.50/2014, ha dichiarato illegittimo l’articolo 3 del decreto di cui sopra ai commi 8 e 9; esattamente quelli che regolavano la questione degli affitti in nero dando la possibilità agli inquilini che denunciavano l’irregolarità di ottenere sostanziali vantaggi.
La Consulta boccia la norma sugli affitti in nero:
Per la Consulta le sanzioni previste da quel decreto erano spropositate rispetto a quella che era la violazione fiscale nella quale si andava ad incorrere non registrando un contratto di affitto: una violazione perpetrata ai danni dei proprietari di immobili che si vedevano applicare una sanzione ritenuta eccessiva. Quel famoso canone irrisorio che poteva durare fino ad otto anni rischiava di essere, in effetti, estremamente penalizzante per il proprietario.
Lo stesso governo, presieduto allora da Berlusconi, aveva ammesso che il decreto emanato conteneva forse misure estremamente severe, ma aveva comunque evidenziato quanto questo potesse essere funzionale in materia di fisco e di emersione degli affitti in nero.
Con la sentenza n. 50/2014 della Corte Costituzionale si getta un colpo di pugna su quel provvedimento con effetti sul passato: anche i contratti che erano stati registrati unilateralmente dagli inquilini, con canoni a prezzi vantaggiosi, a partire dal 6 giugno del 2011, devono essere annullati.
Cosa cambia per i proprietari di immobili:
I proprietari potranno ora chiedere agli inquilini di liberare l’abitazione dato che, con la decisione della Consulta, il contratto cadrà insieme alla norma di legge che lo prevedeva. Dal punto di vista fiscale invece, chi ha affittato una casa in nero pur potendosi riappropriare del proprio immobile dovrà sanare il proprio illecito pagando le imposte non versate, con relative sanzioni ed interessi.
Da oggi quindi, stop alla possibilità per l’inquilino di denunciare l’affitto in nero; le pene previste per il proprietario rischiavano effettivamente di essere troppo stringenti. Certo è che ora ci si dovrà adoperare per trovare una soluzione alla problematica degli affitti in nero. Fenomeno molto diffuso in Italia che contribuisce a togliere soldi pubblici alla comunità.